Gestione e ricorsi cartelle esattoriali per aziende
Premessa
Sempre più frequentemente le aziende, causa anche la crisi economica, entrano in contatto con Equitalia, Ente preposto alla riscossione dei tributi erariali, previdenziali,alla riscossione di sanzioni e contravvenzioni di varia natura, quando questi non vengono pagati direttamente all’ente impositore.
Recentemente sono emersi che i criteri di quantificazione e le modalità di addebito adottate da Equitalia, sulle cartelle emesse, sono frequentemente affette da errori o viziate da interpretazioni non corrette delle norme cogenti.
E’ estremamente difficile e complesso, per le aziende e prive di specifica competenza professionale, rilevare gli errori presenti nelle cartelle esattoriali stante la complessità delle normative di riferimento e la loro non agevole applicazione.
La presente sezione è volta a fornire un supporto tecnico professionale necessario a contrastare validamente le pretese dell’Ente di riscossione ove queste si manifestino illegittime od errate.
Il rapporto fra l’Ente di riscossione e le persone fisiche si sviluppa in passi successivi che determinano progressive esigenze di supporto tecnico professionale.
Le illegittimità dei calcoli effettuati nella cartella di pagamento ( anatocismo tributario, applicazione illegittima (ex art. 2 co. 3 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997) dell’interesse di mora e dell’aggio delle sanzioni, illegittimità della tecnica d’ammortamento impiegata per il rateizzo, applicazione impropria di un tasso di dilazione non conforme ai dettami del D.P.R. 602/1973 , sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (vedi sentenza Tribunale di Potenza con ordinanza resa in data 4.1.2016 depositata il 7.1.2016 nell’ambito di un procedimento ex. Art. 702 bis cpc proposto da una società contribuente nei confronti di Equitalia ) .
Tutte le cartelle notificate da Equitalia sono suscettibili di eventuali revisioni, senza nessun termine di decadenza, con conseguente sensibile riduzione delle somme dovute.
La cartella esattoriale
La pretesa creditoria formulata dall’Ente esattore si manifesta con la notifica della cartella esattoriale. Detto atto è frequentemente di difficile lettura e comprensione poiché in esso sono esposte, oltre alle obbligazioni originarie, sanzioni, interessi, aggi di riscossione, ecc… I criteri di determinazione di dette voci “accessorie” non sono esplicitate, non è pertanto possibile per il normale contribuente verificarne la corretta applicazione.
IL supporto tecnico si esplica nel seguente modo :
1)acquisizione degli estratti di ruolo presso l’Ente esattore ;
2)esame analitico degli addebiti;
3)acquisizione delle relate di notifica e loro verifica;
4)verifica del sistema di notifica (a mezzo posta e a mezzo pec);
5)valutazione di eventuali decadenze e prescrizioni;
6)verifica della correttezza formale della cartella
7)verifica, mediante apposito software, del corretto sviluppo del contenuto della cartella :
a)scomposizione del contenuto della cartella, ricostruzione del processo e delle formule utilizzate per il calcolo delle sanzioni e verifica delle stesse comparate con le norme di riferimento e le corrette interpretazioni giurisprudenziali ;
b)nuovo conteggio del contenuto della cartella nel rispetto delle normative vigenti, determinazione delle somme non dovute e degli interessi legali maturati;
c)verifica e ricalcolo delle cartelle già oggetto di rateizzo con il ricalcolo del piano di rateizzazione e determinazione delle eventuali somme non dovute;
d)verifica della correttezza della base di calcolo per gli interessi e per gli aggi di riscossione;
7)redazione di una sintetica relazione finale, riassuntiva dei dati elaborati ;
8)redazione di un’articolata perizia contabile, illustrativa e riepilogativa di tutti i dati elaborati con l’analisi e le conclusioni a cui questa ha condotto, corredata dei relativi commenti testuali e dei richiami normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Questo documento è idoneo ad essere utilizzato quale, se necessario, perizia tecnica di parte ove il contribuente intenda avvalersene in sede di contenzioso .
Alla luce dei risultati ottenuti dalle verifiche, ove il contribuente stante la complessità della materia ritenga opportuno avvalersi dell’ulteriore supporto previsto , si potrà intraprendere le seguenti azioni, ove possibile ed opportune :
- istanza di autotutela ;
- richiesta di sospensione della riscossione;
- verifica della regolarità nei passaggi tra gli enti impositori e l’ente di riscossione ;
- predisposizione di ricorsi ed impugnative presso le sedi giudiziarie competenti (Comm.ne Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale).
Abbiamo illustrato un dettaglio dei servizi offerti, alcuni dei quali possono essere offerti anche separatamente, le indicazioni riferite a tutte le eventuali irregolarità .
Non tutti i Professionisti (parliamo prevalentemente di Commercialisti) hanno a disposizione software specifici e/o preparazione adeguata a trattare la materia e fornire un servizio adeguato .
Definizione agevolata
La citata sentenza del Tribunale di Potenza, a cui successivamente se ne sono aggiunte altre, dimostrano quanti illeciti sono stati eseguiti da Equitalia in questi anni in termini di anatocismo, interessi di mora ed aggi proibitivi andando a far lievitare notevolmente le somme dovute dai contribuenti .
Lo Stato ha preso atto del contenzioso che poteva formarsi e con l’approvazione del D. L. 22 ottobre 2016 n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre ha dato la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015 affidati agli Agenti della riscossione, tra cui Equitalia (con lo stesso D.L. si determina la soppressione dell’Ente) , di definire gli importi debitori in via agevolata.
La disposizione normativa prevede :
-estinzione del debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali) provvedendo al pagamento integrale di :
a)somma evasa o non pagata più interessi ;
b)aggio di riscossione (da calcolare solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
c)spese di rimborso per eventuali procedure esecutive affrontate;
d)spese di notifica della cartella .
-la definizione agevolata riguarda le cartelle dagli anni 2000 al 2015 ;
-per i seguenti tributi :
IRPEF , IRES, IRAP, assistenziali e previdenziali , IVA (tranne quella riscossa all’importazione) , i ruoli emessi dalle Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni (ad esempio ICI ed IMU) , per violazioni del codice della strada si pagherà per intero la sanzione (la multa) escludendo gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i ritardati pagamenti (Legge di Depenalizzazione del 1981 art. 6 comma 11) .
-dalla definizione agevolata sono esclusi :
a)IVA riscossa all’importazione ;
b)somme dovute a “titolo di recupero aiuti di Stato” ai sensi dell’ art: 14 del regolamento CE n. 659/99;
c)crediti derivanti da pronunce di condanna Corte dei Conti ;
d)le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e)le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada si possono abbattere solo gli interessi.
Si accede alle definizione agevolata presentando apposita dichiarazione entro 31 marzo 2017, salvo proroga .
Si può optare per il pagamento a rate con le seguenti scadenze : 31.07.2017; 30.09.2017; 30.11.2017; 30.04.2018; 30.09.2018.
Entro 180 gg. l’ Agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute , nonché la rateizzazione ( sono concesse max n. 5 rate sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 4,5%) .
Faq’s
-Ai fini della verifica di eventuali vizi formali e sostanziali è necessaria solo la cartella esattoriale ?
No, è opportuno andare a verificare tutta la storia antecedente all’emissione della stessa.
-Lo Studio di Consulenza può disbrigare tutta la pratica ?
Si, senza alcun dubbio dando incarico completo .
-Che costo comporta questo servizio ?
Dopo una pre-disamina, se ci sono i presupposti , si indicano le cifre da recuperare, le azioni da fare ed il relativo preventivo di spesa .