Perizie su finanziamenti-fidi c/c-gestione contenzioso
Perizie su finanziamenti-fidi c/c-gestione contenzioso
Premessa
Canto XI dell’Inferno (Dante Alighieri) a proposito di “usura” : il peccato un’offesa a Dio, perché? La risposta è contenuta nella filosofia di Aristotele e nella Sacra Scrittura : “è contro natura chi produce ricchezza non con il proprio lavoro, ma speculando sul denaro” .
Indebitarsi non sempre è un errore ma servono moderazione, selezione, un progetto.
Il nostro obiettivo è smontare la famosa definizione di debito data nel “Dizionario del diavolo” da Ambrose Bierce (grande giornalista e polemista americano del secolo scorso) : il debito era “l’ingegnoso sostituto della catena e della frusta del negriero”. Il debito può essere una catena ma anche un mezzo per migliorare e far crescere l’Azienda, se viene usato con intelligenza ed attenzione.
Le vicende economiche di questi ultimi anni ci hanno portato in una crisi profonda a nostro avviso ancora ben lungi dall’essersi conclusa.
Dopo il “credito facile”, le “vessazioni” e i soprusi degli ultimi anni, le Istituzioni creditizie stanno dando il meglio di loro stesse erogando denaro con il contagocce e con molta difficoltà. A questo si aggiunge, alcune volte, poca flessibilità nell’adoperarsi al mantenimento del rapporto se non la richiesta di rientro dai fidi mettendo in seria crisi le imprese .
Molte società, dopo essere andati con “il cappello in mano” a chiedere fidi e finanziamenti, dimostrano un timore reverenziale nei confronti delle Istituzioni creditizie nel far valere i loro diritti anche per la mancanza di conoscenza del consolidato e cospicuo orientamento giurisprudenziale che consente di ottenere da banche e finanziarie la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi su interessi (anatocismo) , commissioni di massimo scoperto o simili con diciture diverse , interessi usurari su finanziamenti e fidi , contratti formalmente e sostanzialmente non in linea con le prescrizioni di legge .
Se proprio non si vuole giungere a rottura definitiva ed insanabile con la banca , quanto meno si può cercare di stabilire un rapporto più equo con condizioni più favorevoli .
Le aziende hanno le loro tutele, devono solo metterle in pratica sostenute dalle leggi che regolano la materia supportate dalle fonti giurisprudenziali .
Per evitare d’indebitarsi oltre misura, sarebbe necessario fare un check up finanziario-patrimoniale dello “stato di salute” della propria azienda.
Per approfondimenti si rimanda a : Area-Principale-Check up finanziario-patrimoniale.
Esistono comunque alcune regole di buon senso che devono essere sempre seguite da chi intende indebitarsi :
a)attenzione a non eccedere nell’utilizzo del credito : occorre limitare l’indebitamento entro limiti tollerabili e sostenibili ;
b)nel caso l’azienda vada in difficoltà con il pagamento delle rate, avvisare sempre la banca o la finanziaria per raccomandata;
c)se l’azienda è stata segnalata per aver ritardato o saltato qualche rata, chiedete per iscritto alla banca come potete ottenere la cancellazione dagli elenchi dei “cattivi pagatori”. Contattate le banche dati dove siete stati segnalati e verificate l’utilizzo e la cancellazione dei vostri dati, è buona norma anche accedere alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (CAI) per verificare l’esatto indebitamento verso le banche ed eventuali sconfinamenti ;
d)in caso di problemi, rivolgetevi ad un professionista esperto e/o ad una associazione di consumatori; meglio prevenire che curare !
Su quest’ultimo punto ( sempre anche quando non si è in difficoltà economica) è importante far verificare il contratto, le condizioni economiche e le modalità di pagamento : spesso il contratto può essere nullo, annullabile, o può comprendere anche parti non valide. Spesso ci sono clausole contrarie alle leggi o che rimandano ad “usi” non specificati ; oppure manca una parte del contratto o una clausola come ad
esempio : manca l’indicazione del TAEG o ISC o la durata non è indicata di norma viene applicato il tasso nominale minimo medio dei BOT annuali emessi nei 12 mesi prima della stipula del contratto (anziché il tasso corrispettivo richiesto, solitamente molto più alto) e la durata viene portata a due anni e mezzo .
Se si è stati segnalati erroneamente, oppure a causa di un debito non dovuto o per importo diverso da quello dovuto si ha diritto al rimborso del danno subito . Spesso le banche utilizzano le segnalazioni come mezzo coercitivo, ben sapendo che successivamente l’accesso al credito diventa molto difficile se non impossibile.
Un’altra menzione merita l’interesse richiesto.
Spesso l’indicazione del TAEG o dell’ISC tiene conto solo di alcune spese e non menziona tutte le voci onnicomprensive del finanziamento . La legge stabilisce il contrario : tutte le voci riguardanti un finanziamento concorrono alla determinazione del tasso definitivo . Se quest’ultimo, come spesso accade, supera le soglie determinate dalle rilevazioni trimestrali effettuate da Banca d’Italia di concerto con il Ministero dell’Economia si produce l’usura oggettiva ; ma anche un tasso fortemente al di sopra della media dei tassi applicati per quella tipologia d’operazione può determinare usura soggettiva ( lo stato di bisogno dell’azienda nell’accettare le condizioni poste dalla banca e/o dalla finanziaria) .
La legge sull’usura (art. 2 legge 108/96 e D. Lgs. 70/2011) è molto chiara è stabilisce che è reato penale (si può sporgere denuncia penale) : l’azienda ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi, spese, ai danni e decadono anche eventuali fideiussioni personali dei soci . Spesso quando avviene questa casistica l’azienda passa da debitore a creditore nei confronti della banca e/o della finanziaria .
Negli affidamenti di c/c è sempre presente l’anatocismo bancario (interessi sommati ad altri interessi) più altre innumerevoli opponibilità contrattuali ; spesso e volentieri questi rapporti sono viziati da usura .
Si riscontrano anche nei finanziamenti e mutui eccezioni di usura contrattuale (quando nel contratto ci sono condizioni pattuite che fanno scattare, con il ricalcolo, tassi oltre le soglie usura) .
Inoltre ci sono tante altre eccezioni ed opponibilità minori che possono essere rilevate ed accertate e quindi contestate alla banca e/o alla finanziaria ; per questo motivo è utile farsi assistere da un professionista esperto in materia e/o da una associazione di consumatori specializzata in materia .
La giurisprudenza in materia di contratti bancari ha avuto un considerevole sviluppo a partire dal 1999, anno in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’uso bancario di capitalizzare gli interessi sugli interessi (anatocismo), oltre che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (cosiddetta “legge usura”) , pertanto da quel momento si è aperto un notevole contenzioso giudiziale.
Di seguito riportiamo in sintesi i più importanti richiami giurisprudenziali, qualora vogliate approfondire la materia, che avvalorano le eccezioni ed opponibilità sui contratti di affidamento e di finanziamento :
-Articoli Codice Civile : 1219 (diffida ad adempiere e/o costituzione in mora) ; 1815 (usura soggettiva ed oggettiva) ; 1283 (interessi anatocistici) ; 1284 (saggio degli interessi) ; 1224 (danni nelle obbligazioni pecuniare) ; 1194 (imputazione al pagamento degli interessi prima del capitale) ; 1334 (della causa del contratto) ; 1418-1419-1427-1439 (cause della nullità del contratto) ; 2042-2059 (danno non patrimoniale)
-leggi : n. 108 7.3.1996 ed art. 644 Codice Penale (usura ed estorsione) ; n. 229 art. 7 29.7.2003 , D. Lgs. N. 209 del 6.9.2005 , D. Lgs. 70/2011 (tutela consumatori) ; Testo Unico Bancario (TUB) , Testo Unico Finanziario (TUF) ;
-Sentenze di Corte Costituzionale : n. 425 17.10.2000 e n. 78 del 5.4.2012 (anatocismo) ;
-Sentenze di Cassazione, numerose, ne citiamo alcune : n. 2374-3096-3845/99-12507/99-14899/2000-6263/2001-4490-4498-8442/2002- 11961-12222-13739/2003-21095/2004-2441872010 (anatocismo), 23972/2010-2593/2003 (clausola negoziale piani d’ammortamento, ammortamento alla francese), 1712/95 (interessi legali e rivalutazione monetaria) , 19499/2008 (calcolo del maggior danno) , 12929/2007-21428/2007-7958/2009 (danno non patrimoniale in “re ipsa”) ,12626/2010 (sulle segnalazioni alle banche dati), 14887/2014 (sulla produzione della documentazione da parte della banca), altre 18541/2013-19696/2014-17485/2011-11400/14, infine richiamiamo forse la più importante che ha dato il via a molti ricorsi : 350/9.1.2013 .
-Sentenze di Tribunali e Corti d’Appello : numerosissime ;
-Decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario : numerose .
Come possiamo vedere, e per brevità non abbiamo inserito tutte le sentenze che sono davvero tantissime in ogni ordine e grado di giudizio, la giurisprudenza che si è formata è veramente notevole , questo conforta le aziende che volessero far rispettare le loro ragioni nei confronti delle banche e delle finanziarie .
Operativamente
Come facciamo a farci rimborsare le maggiori somme richieste dagli Istituti eroganti ? Oppure come facciamo a farci assistere e supportare per creare con la banca un rapporto più sano ed equilibrato ?
a)l’azienda deve rivolgersi ad uno studio serio di professionisti preparati sulla materia e/o ad una associazione di consumatori esperta in materia ; ancora meglio dovrebbe, se non ha al proprio interno un ufficio di Direzione Finanziaria, avvalersi della collaborazione esterna di un professionista specialista in tecnica e negoziazione bancaria ;
b)deve fornire la documentazione completa inerente il finanziamento ;
c)si esegue un sommario esame della documentazione, se si riscontrano le condizioni per un rimborso delle maggiori somme versate verranno indicate le modalità per procedere ;
d)si stabiliscono le strategie con l’Amm.re tenendo conto degli equilibri aziendali ;
e)è importante e sostanziale eseguire una perizia sul finanziamento, sia per negoziare con la banca condizioni migliori (nel caso di proseguimento del rapporto) o per una risoluzione stragiudiziale (sempre da preferire) oppure per adire l’Autorità Giudiziale (previa mediazione obbligatoria per questa materia) ;
f)operativamente, se si è deciso di rompere il rapporto, si scrive una lettera raccomandata r.r. all’Intermediario creditizio attendendo 30 gg. per la risposta ; se questa non arriva o sopraggiunge con ritardo e/o non soddisfacente si hanno le seguenti strade :
-fare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (che funge anche da mediazione obbligatoria) se ci sono i presupposti ;
-chiedere la mediazione obbligatoria e successivamente adire l’Autorità Giudiziaria ;
-in tutti i casi ed in qualsiasi momento si può cercare una trattativa stragiudiziale con l’Intermediario creditizio .
Novità sostanziale sugli affidamenti di c/c
Dopo tanti anni, come abbiamo visto dalla sentenza della Corte Costituzionale nel 1999, numerose sentenze in ogni ordine e grado di giudizio ed un contenzioso pazzesco nei Tribunali (ma questo dà forza maggiore alle giuste rivendicazioni ), è entrato in vigore il decreto che recepisce la delibera Cicr n. 343 del 3 agosto 2016 : nuove regole sull’anatocismo bancario .
Dal 1 ottobre 2016 (ultimo trimestre 2016) e fino al 31.12.2016 l’eventuale addebito degli interessi e competenze del trimestre sui conti correnti affidati vanno esplicitamente autorizzati dal cliente con apposito modulo che le banche stanno recapitando alla clientela. Assolutamente da non firmare ! Perché con la consegna del modulo e l’autorizzazione si autorizza la banca ad applicare l’anatocismo !
IL cliente dovrà versare a parte le competenze ed interessi il 01.3.2017 per l’ultimo trimestre, successivamente per tutto il 2017 e per gli anni a seguire le competenze e gli interessi saranno calcolati annualmente e pagati sempre il 1 marzo dell’anno successivo . Ovviamente le aziende dovranno mettere da parte questi oneri per non trovarsi in un sol colpo a dover pagare tutta insieme una cifra cospicua .
Per maggiori approfondimenti della materia si rimanda a :
Area-Services-Analisi Finanziamenti e Derivati-Perizie – Bank Reconciliation-Assistenza-Contenzioso
Area-Principale-Analisi Finanziamenti-mutui-fidi-derivati-perizie-Bank Reconciliation
FAQ’s
-Cosa sono i “non performig loans” ?
Prestiti non performanti o crediti in sofferenza. Sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Sono il problema principale delle banche che mediamente inseriscono questi crediti in bilancio al 40% del loro valore . Sono anche uno dei problemi principali alla stretta creditizia in atto. Le banche stanno cercando di sbarazzarsene ad un valore pari a quello di bilancio per non ricorrere a svalutazioni ulteriori e quindi ad aumenti di capitale . Ma è difficile rivenderli a tale valore ; mediamente per quelli più garantiti vengono venduti ad un prezzo intorno al 15-20% ; quelli privi di garanzie massimo al 10% se non molto meno.
-In che cosa consiste una perizia finanziaria ?
E’ composta da :
-una relazione con indicazione : della documentazione visionata, dei quesiti posti al perito, il quale spiega come ha effettuato i ricalcoli tenendo conto e menzionando la giurisprudenza a supporto, le conclusioni con l’indicazione del nuovo dare/avere a seguito della perizia effettuata ;
-una perizia econometrica-finanziaria con tutti i ricalcoli economico-matematici-finanziari;
-la documentazione allegata afferente il rapporto esaminato .