Analisi e Perizie su finanziamenti e gestione contenzioso

Premessa

Canto XI dell’Inferno (Dante Alighieri) a proposito di “usura”  :  il peccato un’offesa a Dio, perché? La risposta è contenuta nella filosofia di Aristotele e nella Sacra Scrittura : “è contro natura chi produce ricchezza non con il proprio lavoro, ma speculando sul denaro” .

Indebitarsi non sempre è un errore ma servono moderazione, selezione, un progetto.

Il nostro obiettivo è smontare la famosa definizione di debito data nel “Dizionario del diavolo”, da Ambrose Bierce (grande giornalista e polemista americano del secolo scorso) : il debito era “l’ingegnoso sostituto della catena e della frusta del negriero”. Il debito può essere una catena ma anche un mezzo per migliorare in modo reale ed effettivo la propria condizione di vita, se viene usato con intelligenza ed attenzione.

Causa la crisi, passi avventati degli utenti accompagnati da un credito troppo accomodante da parte delle banche, molti italiani si trovano nell’impossibilità di pagare rate e rimborsare capitali dati in prestito .

Per evitare d’indebitarsi oltre misura, sarebbe necessario fare un check up finanziario del proprio “stato di salute”.

Per approfondimenti vedi :

Area Approfondimenti-Privati-Pianificazione FinanziariaPianificazione Patrimoniale .

Esistono comunque alcune regole di buon senso che devono essere sempre seguite da chi intende indebitarsi :

  • a) attenzione a non eccedere nell’utilizzo del credito al consumo : occorre limitare l’indebitamento entro limiti tollerabili ed evitare assolutamente di farsi prendere dalla frenesia dello shopping ;
  • b) se non siete tranquilli ed in caso di ripensamento del prestito che avete chiesto, potete uscire dal contratto entro i primi 15 gg. senza oneri, inviando una raccomandata alla banca o alla finanziaria;
  • c) nel caso vi trovate in difficoltà con il pagamento delle rate, avvisate sempre la banca o la finanziaria per raccomandata;
  • d) se siete stati segnalati per aver ritardato o saltato qualche rata, chiedete per iscritto alla banca come potete ottenere la cancellazione dagli elenchi dei “cattivi pagatori”. Contattate le banche dati dove siete stati segnalati e verificate l’utilizzo e la cancellazione dei vostri dati;
  • e) in caso di problemi, rivolgetevi ad un professionista esperto e/o ad una associazione di consumatori; meglio prevenire che curare !

Su quest’ultimo punto ( sempre anche quando non si è in difficoltà economica) è importante far verificare il contratto, le condizioni economiche e le modalità di pagamento : spesso il contratto può essere nullo, annullabile, o può comprendere anche parti non valide. Spesso ci sono clausole contrarie alle leggi o che rimandano ad “usi” non specificati ; oppure manca una parte del contratto o una clausola come ad

esempio :  manca l’indicazione del TAEG o ISC o la durata non è indicata di norma viene applicato il tasso nominale minimo medio dei BOT annuali emessi nei 12 mesi prima della stipula del contratto (anziché il tasso corrispettivo richiesto, solitamente molto più alto) e la durata viene portata a due anni e mezzo .

Se si è stati segnalati erroneamente, oppure a causa di un debito non dovuto o per importo diverso da quello dovuto si ha diritto al danno. Spesso le banche utilizzano le segnalazioni come mezzo coercitivo, ben sapendo che successivamente l’accesso al credito diventa molto difficile se non impossibile.

Un’altra menzione merita l’interesse richiesto.

Spesso l’indicazione del TAEG o dell’ISC tiene conto solo di alcune spese e non menziona tutte le voci onnicomprensive del finanziamento . La legge stabilisce il contrario : tutte le voci riguardanti un finanziamento concorrono alla determinazione del tasso definitivo . Se quest’ultimo, come spesso accade, supera le soglie determinate dalle rilevazioni trimestrali effettuate da Banca d’Italia di concerto con il Ministero dell’Economia si produce l’usura oggettiva ; ma anche un tasso fortemente al di sopra della media dei tassi applicati per quella tipologia d’operazione può determinare usura soggettiva ( lo stato di bisogno dell’utente nell’accettare le condizioni poste dalla banca e/o dalla finanziaria) .

La legge sull’usura (art. 2 legge 108/96 e D. Lgs. 70/2011) è molto chiara è stabilisce che è  reato penale (si può sporgere denuncia penale) : l’utente ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi, spese, ai danni . Spesso quando avviene questo,  l’utente passa da debitore a creditore nei confronti della banca e/o della finanziaria .

Negli affidamenti di c/c è sempre presente l’anatocismo bancario (interessi sommati ad altri interessi) più altre innumerevoli opponibilità contrattuali e spesso e volentieri sono viziati da usura .

Si riscontrano anche nei finanziamenti e mutui eccezioni di usura contrattuale (quando nel contratto ci sono condizioni pattuite che fanno scattare, con il ricalcolo, tassi oltre le soglie usura) .

Inoltre ci sono tante altre eccezioni ed opponibilità minori che possono essere rilevate ed accertate e quindi contestate alla banca e/o alla finanziaria ; per questo motivo è utile farsi assistere da un professionista esperto in materia e/o da una associazione di consumatori specializzata in materia .

La giurisprudenza  negli ultimi anni si è intensificata con l’uscita di numerose sentenze molto favorevoli per gli utenti bancari, causa i frequenti ricorsi giudiziari di numerosi clienti.

Di seguito riportiamo in sintesi i più importanti richiami giurisprudenziali, qualora vogliate approfondire la materia, che avvalorano le eccezioni ed opponibilità sui contratti di affidamento e di finanziamento :

-Articoli Codice Civile :  1219 (diffida ad adempiere e/o costituzione in mora) ; 1815 (usura soggettiva ed oggettiva) ; 1283 (interessi anatocistici) ; 1284 (saggio degli interessi) ; 1224  (danni nelle obbligazioni pecuniare) ; 1194 (imputazione al pagamento degli interessi prima del capitale) ; 1334 (della causa del contratto) ; 1418-1419-1427-1439 (cause della nullità del contratto) ; 2042-2059 (danno non patrimoniale)

-leggi  :  n. 108 7.3.1996 ed art. 644 Codice Penale (usura ed estorsione) ; n. 229 art. 7 29.7.2003 , DLgs. N. 209 del 6.9.2005 , D. Lgs. 70/2011 (tutela consumatori) ; Testo Unico Bancario (TUB) , Testo Unico Finanziario (TUF) ;

-Sentenze di Corte Costituzionale : n. 425 17.10.2000 e n. 78 del 5.4.2012 (anatocismo) ;

-Sentenze di Cassazione  numerose citiamo alcune : n. 2374-3096-3845/99-12507/99-14899/2000-6263/2001-4490-4498-8442/2002- 11961-12222-13739/2003-21095/2004-2441872010 (anatocismo), 23972/2010-2593/2003 (clausola negoziale piani d’ammortamento, ammortamento alla francese), 1712/95 (interessi legali e rivalutazione monetaria) , 19499/2008 (calcolo del maggior danno) , 12929/2007-21428/2007-7958/2009 (danno non patrimoniale in “re ipsa”) ,12626/2010 (sulle segnalazioni alle banche dati), 14887/2014 (sulla produzione della documentazione da parte della banca), altre 18541/2013-19696/2014-17485/2011-11400/14, infine richiamiamo forse la più importante che ha dato il via a molti ricorsi : 350/9.1.2013 .

-Sentenze di Tribunali e Corti d’Appello : numerosissime  ;

-Decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario : numerose .

Come possiamo vedere, e per brevità non abbiamo inserito tutte le sentenze che sono davvero tantissime in ogni ordine e grado di giudizio,  la giurisprudenza che si è formata è veramente notevole , questo conforta i consumatori ed utenti che volessero far rispettare le loro ragioni nei confronti delle banche e delle finanziarie .

Operativamente

Come facciamo a farci rimborsare le maggiori somme richieste dagli Istituti eroganti ?

a) il consumatore/utente deve rivolgersi ad uno studio serio di professionisti specializzato in  materia e/o ad una associazione di consumatori esperta in materia ;

b) deve fornire la documentazione completa inerente il finanziamento ;

c) si esegue un sommario esame della documentazione, se si riscontrano le condizioni per un rimborso delle maggiori somme versate verranno indicate le modalità per procedere  ;

d) è importante e sostanziale eseguire una perizia sul finanziamento, sia per un tentativo stragiudiziale (sempre da preferire) oppure per adire l’Autorità Giudiziale (previa mediazione obbligatoria per questa materia) ;

e) operativamente si scrive una lettera raccomandata r.r. all’Intermediario creditizio attendendo 30 gg. per la risposta ; se questa non arriva o sopraggiunge con ritardo e/o non soddisfacente si hanno le seguenti strade :

-fare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (che funge anche da mediazione obbligatoria) se ci sono i presupposti ;

-chiedere la mediazione obbligatoria e successivamente adire l’Autorità Giudiziaria ;

-in tutti i casi ed in qualsiasi momento si può cercare una trattativa stragiudiziale con l’Intermediario creditizio .

Per approfondimenti e correlazioni vedere anche :

Privati: Check up finanziario – Finanziamenti

Principale: Analisi finanziamenti mutui fidi derivati perizie Bank Reconciliation

Analisi finanziamenti e derivati-PerizieBank Reconciliation-assistenza-contenzioso

FAQ’s

Cos’è lo “ius variandi” ?

Facoltà concessa in alcuni contratti a un soggetto (ad esempio una banca) di modificare alcune condizioni contrattuali anche dopo la conclusione del contratto o durante la sua esecuzione : la modifica (soprattutto riguarda i conti correnti e le condizioni d’affidamento) può essere decisa in modo unilaterale ed impegna tutti i contraenti , la legge , per tutelare i clienti bancari che “subiscono” la condizione, stabilisce limiti e condizioni nell’applicazione dello “ius variandi” che se non rispettati s’intende nulla.

– Cosa s’intende per tasso usuraio ?

Il tasso oltre la soglia determinata dai comunicati trimestrali della Banca d’Italia e suddiviso per tipologie d’operazioni di finanziamento. Al verificarsi di questa ipotesi il cliente ha diritto alla restituzione di tutti gli addebiti ed ai danni come determinato dalla legge 108/1996.

– Quali voci del finanziamento concorrono a rilevare la soglia usura ?

Tutti, nessuno escluso eccetto gli oneri tributari ; quindi interessi, interessi di mora, commissioni a vario titolo, spese, assicurazioni collegate al finanziamento, ecc..