Reclami e gestione contenzioso investimenti ed assicurazioni

Premessa

I casi spinosi e tuttora “caldi” di risparmio, a vario titolo, tradito ce ne sono molti .

L’unica cosa davvero certa in ognuna di queste storie è che i risparmiatori hanno affidato il loro denaro a organizzazioni, persone giuridiche, persone fisiche, convinti di avere effettuato degli investimenti.

Quel denaro è indiscutibilmente sparito. Se sia sparito per colpa, dolo, negligenza o più semplicemente, sfortuna, lo dirà il tempo.

I processi, civili e penali, sono ancora in corso e la verità verrà a galla .

Di casi ce ne sono stati tanti, per la maggior parte non si sono seguite delle regole basilari :

a) cosa non fare :

-niente firme frettolose, prima leggere attentamente la documentazione che ci viene sottoposta, non firmare documenti in bianco, no a estratti conto consegnati a mano ma bensì attendere quelli che arrivano dall’Intermediario per posta al proprio indirizzo, non consegnare cash , non rilasciare assegni privi del beneficiario ;

b) a cosa fare attenzione :

-chiedere sempre le copie della documentazione, soprattutto di quella firmata, fate valutare da un esperto esterno la documentazione, leggere e capire  bene i contratti, scegliere società ben identificate con un servizio clienti raggiungibile in cui si possa poter contare su un’interfaccia aziendale ;

c) cosa fare :

-privilegiare controparti che indichino, in caso di controversia, la competenza di un Foro italiano, scegliere , nel caso dell’online, operatori noti e di prestigio , tenere tutto sotto controllo , la fiducia si alimenta con le verifiche .

Al di là dei casi di truffa vera e propria, ci sono invece tantissimi casi di “consulenza interessata”. Cosa intendiamo per questo ?

Vediamolo.

Casi assicurativi e relativo contenzioso

Quando sorgono dei contenziosi spesso e volentieri non sono causa delle Compagnie Assicuratrici ma degli intermediari abilitati che non hanno spiegato bene la polizza o non hanno identificato pienamente le esigenze dell’assicurato o , ancora, lo stesso pensava di essere assicurato per un certo rischio salvo poi verificare al momento dell’accadimento di non esserlo ; in poche parole spesso la causa principale è la trasparenza . I contratti assicurativi sono pieni di postille e caratteri piccoli con numerose esclusioni, l’assicurato deve ben orientarsi fra i meandri delle clausole assicurative rispetto ai propri bisogni ed alle proprie esigenze , difficilmente se non seguito da un esperto “neutrale” (che non è lo stesso venditore della polizza) potrà sottoscrivere un contratto d’assicurazione valido ma soprattutto in linea con i propri obiettivi .

I punti chiave da leggere prima di sottoscrivere una polizza sono i seguenti :

-rendimenti ;

-costi ;

-garanzie e prestazioni ;

-recesso ed altre informazioni sul capitale .

Se la polizza si dovesse rilevare inutile, possono scattare i danni .

La lesione dei diritti degli assicurati, per mancato assolvimento da parte delle compagnie e dei loro intermediari o promotori finanziari di obblighi informativi, non è evento raro. Pertanto in questi anni si è formata una copiosa giurisprudenza in materia.

In sintesi citiamo le sentenze più importanti :

-Cassazione Civile sez. 3 sentenza n. 8412/2015

-Cassazione Civile sent. N. 12973/2010

-Cassazione Civile sez. 2 sent. 6526/2012

-Cassazione sez. 2 sent. 5297/1998

-Cassazione Civile sez. 3 sent. 24795/2008

Oltre ovviamente a tutte le direttive UE, decreti legislativi , norme del Codice Civile e circolari Ivass (già Isvap) .

Ricapitolando in materia assicurativa sono fondamentali : la trasparenza e l’individuazione dei bisogni ed esigenze dell’assicurato .

Reclami

Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) ed il Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 .

Possono presentare reclamo sia le persone fisiche che giuridiche e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori .

I reclami possono avere ad oggetto :

-la mancata osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza delle polizze ;

-le liti trasfrontaliere in materia di servizi finanziari-assicurativi ;

Non è possibile presentare reclamo quando è stata già adita l’Autorità Giudiziaria .

Il reclamo viene spedito all’Impresa Assicuratrice, decorsi 30 gg se l’Impresa non risponde o risponde in modo insoddisfacente ci si può rivolgere all’Ivass (per polizze assicurative) alla Consob (se riguardano polizze assicurative-finanziarie) alla Covip (se riguardano fondi pensione) .

Infine, se non si è avuto riscontro positivo, previa mediazione, ci si può rivolgere all’Autorità Giudiziaria .

Casi d’investimento e relativo contenzioso

In un mondo che sta cambiando, l’aspetto più importante è il ridisegno del modello di business. Le banche stanno provando a ricostruire , con difficoltà e non sempre linearmente, il rapporto con la clientela, incrinato con le dissennate politiche commerciali dell’epoca del default argentino, dei crack Parmalat e Cirio, del “piazzismo” esasperato dei derivati, delle logiche dei budget delle vendite di prodotti bancari a scapito dei risparmiatori .

Il problema principale è che un utente bancario quando si rivolge alla banca crede di trovare consulenza per suoi obiettivi ed esigenze , invece trova (ma è del tutto normale) un funzionario pagato dalla banca che fa gli interessi di quest’ultima . Per essere chiari e parafrasando il settore medico : la banca è una farmacia non è il medico .

Bisogna smarcarsi dal conflitto d’interessi. La buona regola ,pertanto, vuole che il risparmiatore, per smarcare il venditore dall’eventuale conflitto d’interessi, non si fermi al primo prodotto “consigliato” ma spinga l’intermediario ad ampliare il ventaglio dei prodotti da proporre. Via via che aumenterà il numero delle possibili opzioni, aumentano le probabilità che si diradino i margini per la vendita ed aumentino i reali vantaggi per il risparmiatore.

Ma sarà sempre possibile ?

Crediamo che sia necessario rivolgersi, per maggiore sicurezza, ad un Consulente estraneo alla vendita di prodotti (il medico) possibilmente pagato dal risparmiatore (in questo modo deve rispondere solo a Lui) .

I Consulenti Finanziari autonomi non raccolgono denaro in alcuna forma, non si fanno delegare alla gestione, non svolgono alcuna attività di vendita ma prestano solo il servizio di assistenza ai clienti per una corretta pianificazione degli investimenti, consigliano i singoli prodotti finanziari spiegando vantaggi e rischi e prospettano le alternative, successivamente assistono il cliente presso il suo intermediario per l’attuazione del piano e la sottoscrizione degli strumenti finanziari.

In una parola non sono in conflitto d’interessi.

I principali motivi di causa di contenziosi deriva da : conflitti d’interesse. La risoluzione di quest’ultimi sarebbe un’occasione di crescita per tutti : mercato, aziende, intermediari e soprattutto clienti .

Altri motivi :  la scarsità di trasparenza ed operazioni inadeguate per il rischio .

Vediamo di seguito alcuni casi :

a)spetta al collocatore l’obbligo informativo :

-Tribunale Milano sent. 12280/2013

-Cass. C. sent. 16605/2010

-Corte Appello Milano sez. 1 civ. sent. 20/2013

-Trib. Vercelli sent. 595/2006

b)contratti sempre idonei a far capire i rischi reali, in caso d’inadempienza possibile la risoluzione :

-Cass Civ. sent. 17340/2008

-Cass. Civ. Sent. 3773/2009

-Cass. Sez. U. sent. 26725/2007

-Cass Civ. Sez. 1 sent. 6376/2015

c)al cliente inesperto solo operazioni adeguate :

-Trib. di Avezzano 27 marzo 2007

-Trib. di Lanciano 26 giugno 2007

-Trib. di Milano 9 marzo 2005

-Corte d’Appello di Trieste sez. 2 Civ. sent. 730/2014

d)operazione inadeguata banca tenuta al risarcimento :

-Corte d’Appello di Milano sez. 1 Civ. sent. 20/2013

-Cass. Civ. sent. 18039/2012

-Corte d’Appello di Bologna sent. 1527/2015

e)informazioni sul rischio anche dopo la vendita

-Trib. di Bologna sent. 379/2011

-Cass. Civ. sent. 17726/2014

-Trib. di Massa sent. 1097/2005

-Cass. Civ. Sent. 1511/2014

-Corte d’Appello Torino sent. 615/2012

-Cass. Civ. Sent. 18039/2012

-Cass. Sez. U. 26724/2007

Reclami

E’ possibile sporgere reclamo da parte di persona fisica che da Società in prima persona, magari assistiti da uno specialista, oppure tramite un’Associazione di consumatori .

In sintesi si procede nel seguente modo :

-si raccoglie la documentazione e si analizza il problema ;

-si spedisce una lettera raccomandata r.r. all’intermediario specificando il reclamo;

-l’intermediario ha 90 gg. di tempo per rispondere ;

-in caso di non risposta o insoddisfacente, dal 1 gennaio del 2017 ci si può rivolgere all ‘Arbitro Contenzioso Finanziario (nuovo Organismo sorto sull’esempio già sperimentato per i finanziamenti :  l’Arbitro Bancario e Finanziario presso le sedi B. d’Italia) che di fatto sostituisce la Camera di Conciliazione Consob ;

-in caso di non risoluzione si avvia la mediazione obbligatoria ;

-successivamente ci si rivolge all’Autorità Giudiziaria .

Concludendo i motivi di contenzioso in generale sono determinati principalmente da una “ignoranza finanziaria” e dai dettati di legge e regolamenti specifici emanati dagli Organi di Controllo.

Spesso gli utenti bancari ed assicurativi si fidano troppo degli intermediari e pongono poca attenzione e superficialità a ciò che gli viene proposto e fatto firmare (un esempio concreto è la modulistica MIFID , vista come un qualcosa di scocciante e burocratico) salvo poi pentirsi amaramente quando si va incontro a spiacevoli inconvenienti che possono determinare grossi danni economici .

Per un utile approfondimento della materia in generale rimandiamo a :

Area Principale-Educazione Finanziaria e Formazione.

Area Services-Bank Reconciliation-assistenza-contenzioso –  Consulenza su investimenti finanziari

FAQ’s

-Cos’è la risoluzione stragiudiziale delle controversie ?

A seguito di un reclamo e , quindi, di un contenzioso si può trovare una soluzione con : la banca/compagnia d’assicurazione direttamente o ricorrendo ad un organismo terzo ed indipendente capace di dirimere il contenzioso.

-Quante probabilità ci sono di vedersi riconosciuti i propri diritti ?

Dopo un’attenta analisi e valutazione della pratica, se ci sono i presupposti, si hanno buonissime possibilità di venire a capo del contenzioso in modo soddisfacente .